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Con la sentenza n. 7480 del 20.03.2025, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare notificato solo alla PEC dell’avvocato, nell’ipotesi in cui il dipendente abbia eletto il proprio domicilio presso il legale durante il procedimento disciplinare sfociato, poi, nel recesso.

Il fatto affrontato; il dipendente impugnò giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo, tra le altre cose, la nullità dello stesso per non essergli stato comunicato direttamente.

La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, ritenendo valida la comunicazione del recesso inviata alla PEC del difensore del ricorrente poichè il medesimo, nel procedimento disciplinare, aveva eletto domicilio.

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha  rilevato che, il dipendente avendo eletto il proprio domicilio per il procedimento disciplinare presso un avvocato, è valida la notificazione del recesso esclusivamente al medesimo legale.

Secondo i Giudici di legittimità, con tale scelta il dipendente ha individuato tale indirizzo come luogo idoneo di invio, così eleggendolo, in via mediata, come di sua disponibilità, atteso il legame fiduciario qualificato individuato tra l’avvocato ed il cliente.

In presenza di tale circostanza, continua la sentenza, la notifica è valida se effettuata, come nel caso di specie, presso l’indirizzo PEC che ciascun avvocato deve possedere.

Indirizzo che è conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ed è corrispondente a quello che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

 

Alfredo Magnifico