Ultime notizie

I contratti di produttività, introdotti dieci anni fà con l’art.1, comma 182 della legge n. 208/2015, stanno prendendo sempre più piede nel nostro Paese come dimostrano i dati che, con regolare cadenza, sforna il Ministero del Lavoro, come da accordi depositati, per il quale vige l’obbligo di deposito entro i successivi 30 giorni dalla sottoscrizione effettuata con le organizzazioni sindacali interne o territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tali accordi riguardano un periodo congruo,  vanno finalizzati alla produttività, alla innovazione, alla redditività alla qualità ed all’efficienza,  e, alfine della valutazione degli obiettivi raggiunti, devono contenere indici di misurazione oggettivi che vanno presi in considerazione per valutare l’apporto dei singoli lavoratori i quali debbono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato, anche di natura parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato.

Gli accordi possono prevedere, in caso di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, la loro partecipazione agli obiettivi aziendali.

Nel triennio 2025-2027 il salario di produttività, erogato a seguito di accordi di welfare, fruisce dell’aliquota del 5% già precedentemente ridotta al 10%, per effetto della previsione contenuta nell’art. 1, comma 385, della legge n. 207/2024.

I premi di produttività (o partecipazione agli utili aziendali), secondo un indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, per poter essere corrisposti, devono essere misurabili e verificabili, risultato di obiettivi, che rispetto al periodo precedente, hanno raggiunto un incremento, se ciò non è, l’Agenzia si riserva di non riconoscerli, con tutte le conseguenze del caso.

Destinatari del salario di produttività sono i dipendenti che nell’anno precedente non hanno avuto un reddito da lavoro dipendente superiore a 80.000 euro: le somme destinate al salario con aliquota dimezzata, non possono superare i 3.000 euro che possono salire fino a 4.000 nel caso in cui vi siano lavoratori coinvolti pariteticamente nella organizzazione del lavoro.

Gli accordi collettivi possono prevedere che le somme erogate a tale titolo possano essere convertite in tutto o in parte in servizi di welfare in tal caso, la defiscalizzazione e la relativa decontribuzione divengono totali.

Sempre più lavoratori decidono di convertire le somme ricevute in servizi di welfare, che consente di venire incontro ad esigenze proprie o della famiglia (ad es. abbonamenti trasporto, acquisto di libri scolastici,etc..).

Il crescente ricorso agli accordi dì produttività nel settore privato, sta portando il mondo del lavoro a cercare una valorizzazione delle retribuzioni non più legate, solo, a prestazioni lavorative da svolgersi secondo un orario contrattuale ben definito, ma a obiettivi di qualità e di miglioramento.

Sempre più i giovani, soprattutto se in possesso di qualifiche con prospettive teoriche di carriera, si informano circa l’esistenza di piani di welfare e di forme di lavoro dotate di flessibilità.

Il salario legato ad efficienza e produttività (misurabile e non legata all’arbitrio datoriale) va percorsa con maggiore decisione correlando salario variabile a prestazioni dei dipendenti.

 

Alfredo Magnifico